Questo è un articolo che il magistrato della direzione nazionale antimafia Roberto Pennisi ha scritto per Gnosis, la rivista dei servizi segreti italiani

Da tempo, e cioè da quando ci si è accorti della nuova dimensione della crimi­nalità organizzata di tipo mafioso, trasfor­matasi da struttura rurale e puramente paras­sitaria in “mafia impren­ditrice”, il tema del riciclaggio dei proventi delle attività delittuose oggetto del programma criminoso, contras­segnati dalla imponente impennata dovuta all’ingresso delle mafie nel traffico dei narcotici, ha formato oggetto dell’attenzione dell’apparato repressivo dello Stato (autorità giudi­ziaria e polizia giudi­ziaria).
È subito, infatti, apparso evidente come i sodalizi mafiosi avessero l’impellente necessità di trasformare il loro plafond finan­ziario, onde poterlo immettere nel circuito legale, soprattutto nel settore impren­di­toriale, dopo averlo sottoposto a quel nettoyage in cui si sostanzia quello che viene definito riciclaggio, e che nel nostro sistema penale è sussunto nelle fatti­specie di cui agli artt. 648 bis e 648 ter C.p. che, per come facilmente si comprende dai numeri, affondano le loro radici nel delitto di ricet­tazione di cui al precedente art. 648 C.p., divenendone un ulteriore e più sofisticato sviluppo, pur conser­vandone le carat­te­ri­stiche giuridico-strutturali che, a ben vedere (e lo si vedrà meglio di qui a poco) ne costi­tuiscono il limite.
Può già sin d’ora affermarsi, infatti, che complesse e, si ripete, sofisticate operazioni criminali che si articolano in tre fasi impre­scin­dibili perché il blanchement possa ritenersi completato (e cioè quelle del placement , del layering e della integration ), e nel cui ambito l’interagire degli appar­tenenti alle associazioni mafiose con soggetti terzi rientranti nella categoria dei white collars è pressocchè continuo, trovano angusto lo spazio offerto da dispo­sizioni di legge penale che rispondono ai criteri di fondo dell’art. 648 C.p..
Ed, invero, nel corso dello sviluppo delle attività di indagine, spesso ci si rende conto di come le condotte dei partecipi delle organiz­zazioni criminali siano funzionali all’attività di riciclaggio mentre, nel contempo e corri­spon­den­temente, quelle dei soggetti estranei alle associazioni per delinquere, che svolgono speci­fi­camente tale attività, siano funzio­nalmente votate al perse­guimento delle finalità delle associazioni stesse; sicché, in tali casi, gli associati assumono le vesti di riciclatori, ed i riciclatori quelle di associati.
Realtà, questa, che entra in conflitto con una fatti­specie penale che si nutre della invali­cabile distinzione, senza possi­bilità di confusione dei ruoli, tra chi commette il reato presupposto, e chi può essere chiamato a rispondere dei delitti di cui agli artt. 648–648 bis-648 ter C.p..
E l’ingresso nel mondo del diritto penale, grazie all’apporto giuri­spru­denziale, della “nuova” figura giuridica del concorso esterno in associazione mafiosa (artt. 110–416 bis C.p.) serve ancor di più a “complicare” le cose, consentendo la possi­bilità che persone estranee all’associazione, ma alla stessa impre­scin­di­bilmente funzionali, possano rispondere del delitto associativo che costi­tuisce, nel campo di cui qui ci si occupa, uno dei reati presupposto del delitto di riciclaggio.
In linea di principio, pertanto, può dirsi che l’affermazione secondo la quale “la mafia (rectius , le associazioni per delinquere di tipo mafioso) ricicla” sia fonda­men­talmente una contrad­dizione in termini.
Invero, per come si accennava, i soggetti appar­tenenti alle organiz­zazioni mafiose che pongono in essere le condotte criminali da cui proviene il denaro sporco (traffico di narcotici, estorsioni, usura, ecc., ovvero utiliz­zazione del metodo mafioso per “…acquistare in modo diretto o indiretto la gestione od il controllo di attività economiche, di concessioni, di autoriz­zazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri…” ), non possono commettere i delitti di cui agli artt. 648 bis e 648 ter C.p..
Sul punto la giuri­sprudenza della Suprema Corte non ha mancato di osservare come “In tema di reati contro il patrimonio, il delitto presupposto del reato di riciclaggio può essere costituito non solo dai reati-fine attuati in esecuzione del programma criminoso in vista del quale l’associazione per delinquere di stampo mafioso si è formata, ma anche dallo stesso reato associativo, in quanto il riciclaggio può avere ad oggetto anche beni e denaro non prove­nienti dai reati fine ma dalla condotta costi­tutiva dell’associazione mafiosa. ” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1439 del 27/11/2008 Cc., dep. 16/01/2009).
L’affermazione corretta, invece, è quella secondo cui la mafia “fa riciclare”.
L’ipotesi di scuola è, di conse­guenza, quella secondo cui accanto (ma separa­tamente) ai sodalizi mafiosi (ma lo stesso vale per quelli dediti al narco­traffico, che possono anche coincidere coi primi, ma non neces­sa­riamente) si pongono soggetti, operanti singo­larmente, od in concorso tra loro, o addirittura in forma associata, il cui compito, unico e specifico, è quello di provvedere allo svolgimento delle fasi in cui si articola il riciclaggio.
Solo così potrà crearsi la situazione in forza della quale da un lato v’è chi realizza il provento del delitto, ponendo in essere le condotte di cui ai vari articoli 416 bis C.p. (e reati oggetto del programma criminoso), 73 e 74 D.P.R. 309/90, contrabbando associato, ecc., e dall’altro chi, senza aver concorso nei predetti reati, il medesimo provento acquista, riceve od occulta (art. 648 C.p.), ovvero lo sosti­tuisce o trasferisce o compie operazioni tali da ostacolarne l’individuazione della prove­nienza delittuosa (art. 648 bis C.p.), ovvero, infine, lo impiega in attività economiche o finan­ziarie (art. 648 ter C.p.).
Ed è, in fondo, con riferimento a questo modello che il legislatore nazionale (ed anche quello inter­na­zionale, v. legge 16.03.2006 n. 146 che ha ratificato e posto in esecuzione la convenzione ed i protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato trans­na­zionale, adottati dall’assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001) ha apprestato strumenti investi­gativi di indubbio pregio ed utilità, quale ad esempio la possi­bilità (art. 10 del D.L. 31 dicembre 1991 n° 419, convertito con modifiche in L. 18 febbraio 1992, n. 172, ed art. 12 quater L. 7 agosto 1992, n. 356, di conversione, con modifiche, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306) di compiere operazioni sotto-copertura tali da consentire la infil­trazione di investi­gatori, ovvero di interposte persone operanti per loro conto, all’interno delle strutture criminali dedite al riciclaggio, oppure contattare i singoli colletti bianchi che a tale delittuosa attività siano dediti.
Secondo una linea di condotta cui – al di là dell’esistenza di una indagine preli­minare che, per esistere, ha bisogno dei classici presupposti previsti dal rito – potranno ben ispirarsi, nell’ambito della loro attività di acqui­sizione di infor­mazioni e grazie alle garanzie funzionali apprestate dalla legge n. 124/2007, gli appar­tenenti alle strutture che tale specifica attività svolgono, ed ai quali, pertanto, non debbono, né possono, rimanere estranei i moduli e le dinamiche in forza dei quali operano coloro che svolgono le condotte di riciclaggio.
Attività che avrà la duplice valenza di acquisire impor­tan­tissimi dati su tali specifiche attività delittuose, nonché di portare all’individuazione di sodalizi criminali di matrice mafiosa o terro­ristica cui il riciclaggio si ricollega.
Avendo sia i primi che i secondi bisogno della “ripulitura” per il perse­guimento delle loro specifiche, e diverse, finalità:
– arric­chimento e conse­guente imple­men­tazione del dominio sul territorio (mafia);
– finan­ziamento dell’attività di desta­bi­liz­zazione dell’ordine costituito (terrorismo).
Non dimen­ticando che in alcune occasioni, proprio seguendo i canali del riciclaggio a livello inter­na­zionale, possono rinvenirsi, così come di fatto accaduto, punti di contatto tra i due diversi tipi di organiz­zazioni.
Anzi, può ben affermarsi che tale sorta di inversione del meccanismo di acqui­sizione dei dati, cioè partire dagli effetti per giungere alla causa, ovverosia scavare nel campo del delitto derivato per individuare quello presupposto, sembra proprio essere il terreno di elezione di chi opera all’interno dello Stato svolgendo attività infor­mativa e di difesa sociale preventiva, senza doversi uniformare ai rigidi meccanismi dell’indagine preli­minare cui non si confà certamente quella inversione di cui si diceva, essendo nella logica di quella investi­gazione in senso stretto che si indaghi sul riciclaggio partendo dall’accertamento di un reato da cui provengono i profitti da ripulire.
Utili, al superiore fine, potranno anche essere i segnali indicatori di un riciclaggio in corso che le autorità bancarie di vigilanza (leggasi UIF della Banca d’Italia) hanno nel corso del tempo enucleato e diffuso con circolari espli­cative, onde ottimizzare e razio­na­lizzare l’istituto della segna­lazione delle operazioni finan­ziarie sospette che incombe agli operatori finanziari e ad una categoria sempre più vasta di profes­sionisti e pubblici ufficiali.
Quali, ad esempio:
a) operazioni incongrue rispetto alle finalità dichiarate;
b) ingiu­sti­ficata inter­po­sizione di soggetti terzi;
c) mezzi di pagamento non appro­priati all’operazione;
d) ricorso continuo a tecniche di frazio­namento;
e) presenza di soggetti nuovi ed estranei alle ordinarie logiche aziendali.
E non appare inutile, in proposito, rilevare come vada a profilarsi sempre più concre­tamente, attraverso una compiuta lettura degli esiti delle investi­gazioni che si svolgono in campo nazionale ed inter­na­zionale, l’esistenza di apposite strutture, parti­co­larmente complesse ed articolate, aventi l’esclusivo scopo di riciclare i proventi delle organiz­zazioni mafiose, eversive e del narco­traffico, parti­co­larmente esperte nello sfrut­tamento dei circuiti finanziari e delle oppor­tunità da questi offerte, specie attraverso:
1. il ricorso allo strumento delle branches di aziende di credito o di imprese commerciali soprattutto multi­na­zionali, che della struttura madre sfruttano il prestigio e la potenza economica pur mante­nen­dosene formalmente separate, così da poter autono­mamente vivere ed anche morire dopo aver assolto al proprio scopo, senza conse­guenze per l’altra;
2. l’utilizzazione del mondo virtuale di Internet , vera e propria inter­faccia della globa­liz­zazione del crimine, che consente di operare in maniera rapida, efficace e sicura, anche facendo a meno del classico inter­me­diario finan­ziario.
Strutture, quelle di cui si dice, nelle quali si concentrano profitti inimma­gi­nabili (si consideri che il costo del riciclaggio “chiavi in mano” oggi si aggira tra il 30% ed il 50% del denaro trattato), la cui perico­losità ed il cui potere desta­bi­lizzante dell’economia, e quindi dei poteri politici costituiti e dell’ordine sociale, sono talmente evidenti da non richiedere neppure che li si spieghi, e che devono costituire, oggi, il vero bersaglio delle agenzie di infor­mazione e sicurezza.
E non a caso si faceva riferimento ad Internet in tema di riciclaggio, per le forme innovative che la comuni­cazione virtuale mette a dispo­sizione, operandosi in un universo mediatico che mette in crisi le classiche categorie del tempo e dello spazio cui risponde tradi­zio­nalmente l’azione di contrasto del crimine basata su norme incri­mi­natrici che hanno bisogno (onde poter avere un locus commissi delicti ed un tempus commissi delicti ) proprio del tempo e dello spazio per poter concre­tamente operare.
Basta consi­derare, allo scopo di ben comprendere ciò che si dice, che Internet garantisce la distanza tra l’attività di riciclaggio posta in essere attraverso la Rete ed il delitto presupposto ed i suoi autori.
E consente a chi del riciclaggio si occupa, di usare sistemi sicuri, quali la critto­grafia e più ancora la stega­no­grafia, tali da poter nascondere il reale oggetto della comuni­cazione.
Sicché le tre operazioni tipiche del riciclaggio tradi­zionale potranno svolgersi minimiz­zan­dosene o addirittura annul­lan­dosene i rischi di indivi­duazione degli autori, sia del delitto derivato che di quello presupposto.
E sempre che non si ricorra a quello che oggi si definisce il cyber­laun­dering che, addirittura, con una sola operazione (e quindi senza più i tradi­zionali passaggi del classico riciclaggio seppur posto in essere con i moderni mezzi) consente di effettuare transazioni che nascondono la illecita attività, attraverso lo spostamento nel mondo virtuale di beni e capitali con la comuni­cazione telematica.
Non è chi non veda, si ripete, come in questo terreno potrà più agevolmente muoversi chi istitu­zio­nalmente svolge funzioni preventive da canalizzare, all’esito positivo, verso chi ha compiti repressivi.
Ma v’è un “ma”, che si ricollega alle premesse di queste brevi riflessioni.
Si accennava prima al costo del servizio offerto per le operazioni di ripulitura che, come s’è visto, non è irrilevante, anzi tutt’altro, e che si spiega, più che per la retri­buzione del rischio che corre chi ricicla, per l’ovvia consi­de­razione che il denaro “imboscato” perché sporco e, quindi, non spendibile impunemente è, per certi versi, come se non si possedesse.
Per cui poterne disporre anche solo parzialmente da parte di chi lo ha prodotto, è già un guadagno. E ciò rende ancor più disinvolti gli appetiti dei riciclatori.
Tuttavia, soprattutto le organiz­zazioni mafiose, più che quelle terro­ri­stiche, che hanno come scopo ultimo la locuple­tazione massima, certamente non di buon grado rinunciano ad una importante fetta dei proventi delle loro attività delittuose.
Sempre più accentuata, pertanto, è la tendenza di tali tipi di sodalizi a “fare tutto da sé”, cioè a provvedere non solo alla produzione del profitto illecito, ma anche alla sua ripulitura.
E ciò anche in consi­de­razione del fatto che gli appar­tenenti alle dette organiz­zazioni ben sanno che, così operando, non rischiano, in caso di sotto­po­sizione a proce­dimento penale, di essere condannati anche per un reato che, come tra poco si vedrà, non esiste.
Ed è una consa­pe­volezza non sempli­cemente teorica, ma concreta, come dimostrato da indagini svolte sul territorio (in questo caso in Sicilia, Villabate — PA, anno 2006) per fatti di mafia, da cui è emerso che precisa direttiva dei vertici dell’associazione mafiosa in quel caso inquisita era quella di provvedere diret­tamente al riciclaggio delle somme occorrenti per la realiz­zazione di un mega Centro Commerciale, investendovi i proventi dell’attività delittuosa a monte posta in essere.
E per ottenere il risultato si può ricorrere o a sistemi rudimentali, oppure a sistemi più sofisticati.
Tra questi ultimi quello della creazione di vere e proprie imprese criminali il cui scopo unico è quello, appunto, di ripulire i capitali illeciti.
Oppure imprese miste, ove l’attività lecita si confonde con quella illecita, e la prima diventa strumento di copertura della ripulitura.
Si pensi al caso, di recente emerso attraverso una indagine relativa ad un sodalizio ‘ndran­ghe­tistico dedito al narco­traffico.
I respon­sabili della condotta delittuosa avevano costituito delle società coope­rative di servizio nell’ambito dell’attività di un grande mercato ortofrut­ticolo, società che ammini­stravano perso­nalmente o per interposte persone non estranee al narco­traffico.
Ne derivava un comodo sistema di riciclaggio dei proventi delle varie attività illecite (narco-traffico, estorsioni, ecc.), consi­stente nel pagamento dei dipendenti col denaro “sporco” in contanti, mentre in banca venivano versate le somme di denaro corri­sposte dalle imprese di trasporto per le varie prestazioni ricevute dalle coope­rative, destinate in astratto anche al pagamento dei salari dei soci coope­ratori, ma di fatto intascate dai gestori delle società medesime.
E gli esempi potrebbero molti­plicarsi, visto che, grazie anche alla crisi economico-finanziaria che ha investito l’economia mondiale, i rappre­sentanti delle organiz­zazioni criminali, rimasti tra i pochi detentori di risorse finan­ziarie dispo­nibili, hanno provveduto a far incetta di imprese piccole e medio piccole, river­sandovi le predette risorse, ovviamente provento delle attività delittuose, così operando veri e propri riciclaggi con la semplice acqui­sizione delle stesse, ed utiliz­zandole quindi per ulteriori attività della stessa natura.
Oltre che per inserirsi nel settore dei pubblici appalti e delle commesse private senza correre il rischio di essere smascherati, visto che nel maggior numero dei casi la struttura della impresa acquisita rimane inalterata.
Diventa, a questo punto, sempre più impellente la necessità di raffinare, adeguandoli alle esigenze dettate dalla nuova realtà che si connette alle continue evoluzioni del crimine organizzato, gli strumenti legislativi penali che servano a contrastare effica­cemente il crimine organizzato nei suoi risvolti economici.
Ed in tema di riciclaggio, il riferimento alla, più che oppor­tunità, necessità che sia introdotta nel nostro sistema repressivo la fatti­specie penale dell’autoriciclaggio diventa inelu­dibile.
In Italia il reato di autori­ci­claggio non esiste.
Chi vende droga e rimette in circolo il denaro, può essere punito per il traffico di stupe­facenti ma non per aver riciclato i proventi illeciti.
In altri termini è esclusa la punibilità per riciclaggio dell’autore o del compar­tecipe del reato presupposto.
Secondo una scelta legislativa – non condivisa in altri ordinamenti – che si fonda sulla consi­de­razione che per coloro che parte­cipano alla realiz­zazione del delitto presupposto, l’utilizzo delle cose di prove­nienza illecita rappresenta la naturale prose­cuzione della condotta criminosa e non può assumere diverso ed autonomo rilievo penale.
Scelta che oggi, tenuto conto dell’evoluzione dei fenomeni criminali, specie quelli di crimi­nalità organizzata, deve ritenersi senz’altro anacro­nistica.
Per la verità il tema si è posto abbastanza di recente con l’introduzione dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante attuazione della direttiva 2006/70/CE e della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finan­ziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finan­ziamento del terrorismo.
Detta dispo­sizione ha definito il “riciclaggio”.
Lo ha definito come la conversione o il trasfe­rimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un’attività criminosa o da una parte­ci­pazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissi­mulare l’origine illecita dei beni medesimi, o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conse­guenze giuridiche delle proprie azioni, nonché l’occultamento o la dissi­mu­lazione della reale natura, prove­nienza, ubicazione, dispo­sizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un’attività criminosa o da una parte­ci­pazione a tale attività.
Rientrano in tale condotta anche l’acquisto, la detenzione o l’utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un’attività criminosa o da una parte­ci­pazione a tale attività, nonché la parte­ci­pazione ad uno degli atti di cui sopra, l’associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpe­trarlo, il fatto di aiutare, istigare o consi­gliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l’esecuzione.
Risulta quindi evidente come rispetto all’origine delittuosa dei capitali oggetto di movimen­tazione ed ai fini degli obblighi di segna­lazione in capo agli inter­mediari finanziari e non finanziari, l’elemento nuovo introdotto dal legislatore del 2007, rispetto alla tradi­zionale nozione penalistica, consista nella mancanza dell’inciso “fuori dei casi di concorso nel reato”.
Ciò determina la rilevanza delle cosiddette condotte di autori­ci­claggio, cosa che non meraviglia in una direttiva comunitaria, consi­derato che in alcuni paesi della Comunità, ed anche negli U.S.A., tale fatti­specie di reato è ben conosciuta ed inserita nei relativi sistemi penali.
Lo scontro della detta dispo­sizione con l’attuale disciplina penalistica che, invece, non dà rilievo all’autoriciclaggio è stato immediato, e con effetti anche concreti.
Perché ad una circolare dell’anno 2008 del Comando Generale della Guardia di Finanza che, giusta quella norma nuova, impartiva direttive ai dipendenti Comandi nei termini che l’obbligo della segna­lazione delle operazioni sospette dovesse ritenersi vigente anche in caso di corri­spondenza tra soggetto che commette il delitto presupposto e riciclatore, ha fatto da contraltare quella in senso contrario dell’ABI, del corrente anno, che si attiene proprio alla mancata previsione della antigiu­ri­dicità penale dell’autoriciclaggio.
Ma l’opportunità dell’introduzione di tale fatti­specie penale è segnalata anche dal mondo finan­ziario ai più elevati livelli (leggasi Gover­natore della Banca d’Italia).
Come pure il Fondo Monetario Inter­na­zionale, già nel 2005, aveva solle­citato all’Italia un intervento legislativo in tal senso, consi­derati pure i positivi risultati giudiziari conseguiti in altri Paesi, quali la Germania ed il Regno Unito.
E per pervenire a tale risultato, secondo un recente disegno di legge non ancora discusso, non sarebbe necessaria neppure l’introduzione di un nuovo reato nel codice penale, ma una semplice modifica degli artt. 648 bis e 648 ter C.p., consi­stente nella soppressione dell’inciso, contenuto nella parte iniziale delle dette due dispo­sizioni, “fuori dei casi di concorso nel reato” .
Proprio così potrebbe entrare nel nostro sistema penale il delitto di autori­ci­claggio.
Solo sette parole in meno, una semplice frase la cui assenza, però, determina una vera e propria rivoluzione giuspe­na­listica, perché tronca nettamente il legame col reato, quello di cui all’art. 648 C.p., da cui i due predetti avevano preso origine.
Ed essi, a questo punto, uscirebbero dal novero dei delitti contro il patrimonio in cui attualmente sono inseriti, per entrare in quello, che loro più si confà, dei delitti contro l’ordine economico (ed anche pubblico, se si vuole), per le evidenti alterazioni che deter­minano nei circuiti economici e finanziari, anche per la ormai accentuata ed ormai istitu­zio­na­lizzata liaison degli stessi con il crimine organizzato.
“Rivoluzione” che le nuove frontiere della crimi­nalità organizzata rendono più che necessaria, onde sdoganare importanti dispo­sizioni penali, essenziali per il contrasto della mafia, che resistenze non facilmente compren­sibili rendono scarsamente operative e di difficile concreta appli­cazione. E che il legame stretto con l’art. 648 C.p. ha sostan­zialmente umiliato, relegando il riciclaggio soprattutto alla perse­cuzione di banali condotte antigiu­ridiche, quali ad esempio l’alterazione dei numeri di telaio delle autovetture di prove­nienza furtiva, di cui è ripiena qualsiasi rassegna di giuri­sprudenza sul delitto di cui all’art. 648 bis C.p..